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Antenna Casal Brunori: il TAR respinge il ricorso dei cittadini

Rigettate le motivazioni del ricorso al TAR per l'antenna di Casal Brunori. Il Tribunale ammette però che ad "oggi difetta una disciplina specifica in tema di distanze degli impianti SRB" dagli edifici cosiddetti sensibili

Doccia fredda per i residenti di Casal Brunori che confidavano nel TAR. La Sezione II Bis ha infatti rigettato il ricorso contro l’antennone Vodafone, con una sentenza di cui sono ora note le motivazioni.  Si parte dall’autorizzazione rilasciata, per silenzio assenso. Una procedura che ha fatto “dedurre ai residente la mancanza di un’adeguata valutazione dell’impatto ambientale” della stazione S.R.B. L’antennone di via Maestrini, secondo quanto evidenzia il TAR, la valutazione d’impatto ambientale però ce l’ha. “L’analisi approfondita degli impatti visivi sulle aree sensibili circostanti”, richiesta dalla Direzione per la promozione e tutela della qualità ambientale del Dipartimento 10, è stata fornita dal gestore di telefonia,che in cambio ha ottenuto il via libera.

IL NUMERO DI ANTENNE - Un’altra obiezione dei residenti, era basata dal numero di antenne sulle quali erano state effettuate le rilevazioni tecniche dall’ARPA. “La difesa dei ricorrenti ha obiettato che l’impianto è stato realizzato con sei antenne, mentre i rilievi tecnici sono stati effettuati solo su tre” si legge nella sentenza.Inoltre i legali dei cittadini hanno osservato che, “nonostante la Vodafone abbia rimosso tre antenne dopo l’ultima misurazione, il progetto approvato ne prevede comunque sei”. Non è andata esattamente così, in quanto metà di queste antenne erano state installate per un futuro “aggiornamento tecnologico”, per il quale sarà necessario attivare un altro iter autorizzativo. A scanso di equivoci, le tre antenne supplementari, sono state rimosse.

LA DISTANZA DA SCUOLE E OSPEDALI - Rigettata anche l’obiezione avanzata nei confronti della distanza  dai cosiddetti siti sensibili. I cittadini hanno fatto riferimento al “protocollo d’intesa tra l’ente locale e i gestori di telefonia mobile, recepito con delibera consiliare 29.12.1998”. Questo accordo aveva convenzionalmente fissato, per scuole, ospedali, asili nido, case di cura e riposo,  la distanza minima di 50 metri dalle antenne. Una successiva delibera consiliare (211/2000) aveva aumentato a 100 metri la distanza dai siti sensibili. E nelle vicinanze di via Maestrini, e dunque dell'antennone, dovrà essere realizzato proprio un asilo nido.

UN VUOTO LEGISLATIVO - Il TAR fa però sapere che  “la disciplina sulle distanze prevista dal protocollo d’intesa – leggiamo nella sentenza del TAR - è stata annullata da questa Sezione con pronuncia che ha riconosciuto l’incompetenza dei comuni nel definire limiti a impianti di radiotelefonia per ragioni inerenti la tutela della salute collettiva”. In sostanza, i Comuni non possono valutare, i cittadini nemmeno, e dunque  resta da comprendere a chi spetti quest’onere. Per ora, l'interrogativo non trova una risposta univoca. La sentenza infatti, a conclusione del precendente ragionamento, aggiunge che “oggi difetta una disciplina specifica in tema di distanze degli impianti SRB riferibile a dette motivazioni”. Insomma  si dovrà lavorare su questo aspetto che, per molti residenti, è il più importante.

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